associazione bocciofila dal 1957


                                                                                                                   STATUTO
                                                                                              di “LA VADESE C.S.C.R.S. ASD/APS.”
                                                                  ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA e di PROMOZIONE SOCIALE
                                                                                                                affiliata ARCI
  

DEFINIZIONI E FINALITÀ

Articolo 1

È costituita l'Associazione di Promozione Sociale, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii, dell’articolo 90 della Legge 289/2002, e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, “ARCI LA VADESEC.S.C.R.S. ASD APS” (denominata Associazione nel presente testo) con sede legale in Vado Ligure (SV), via Sabazia, 13.
Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune deliberato dall’Assemblea dei soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
L'Associazione è Ente del Terzo Settore (ETS), Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD), e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Condividendone le finalità, aderisce all’associazione e rete associativa nazionale “ARCI aps”, adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale.

Articolo 2

Lo scopo principale dell’associazione è quello di: promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri associati, come dell’intera comunità.
Sono finalità dell’associazione :
- il perseguimento del bene comune, la elevazione dei livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa;
- la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;
- la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale.
- la promozione e lo sviluppo delle attività sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la disciplina del “gioco delle bocce”

Articolo 3

I) Il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all’art.2, avverrà mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del C.T.S.:
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale (lettera I art.5 DLG.VO 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera k DLG.VO 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, previa l’eventuale adesione ad enti o federazioni sportive (lettera t DLG.VO 117/2017).
Più specificamente fra le attività di interesse generale e sociale di cui sopra, l’associazione si propone di:
- favorire possibilità di incontro e svago anche attraverso la passione degli associati per il gioco delle bocce, da svilupparsi e proporsi sia a livello ludico motorio, che anche a titolo agonistico, attraverso la partecipazione a gare sportive e federali.
In generale sono potenziali settori di intervento dell'Associazione, ove compatibili, le attività di cui all'art. 5 del CTS e successive modifiche ei ntegrazioni di legge.
L’associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione agli associati di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all’attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale come previsto dall’art. 85 comma 4 del CTS.
II) L’associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del C.T.S., attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto.


VOLONTARI

Articolo 4

L’associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto dell’art 17 Dlgs. 117/2017. Tali attività sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
Sono ammessi eventuali rimborsi ai volontari in osservanza dell’art. 17 C.T.S.; l’associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, anche assicurandoli contro infortuni e malattie connessi allo svolgimento della propria attività di volontariato, ex art. 18 C.T.S.
L’associazione potrà avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento delle attività di cui agli artt. 2 e 3, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati secondo i limiti di cui all’art 36 C.T.S.


ASSOCIATI

Articolo 5

Il numero degli associati è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 C.T.S. Può diventare associato chiunque si riconosca nel presente Statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.
Può diventare associato, assumendo gli stessi diritti e doveri, previo consenso del genitore o di chi ne esercita la potestà genitoriale, anche il minore che abbia compiuto sedici anni, con la sola limitazione di cui all’art, 7 lett.d) .
Agli aspiranti associati sono richiesti l'accettazione e l’osservanza dello Statuto e il rispetto della civile convivenza.
Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
Gli aspiranti associati devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, compilando apposito modulo di iscrizione, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, all’eventuale regolamento interno e alle deliberazioni degli organi associativi.

Articolo 6

È compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più consiglieri da esso espressamente delegati con apposito verbale, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli aspiranti associati abbiano i requisiti previsti.
La deliberazione è comunicata all'associato.
Qualora la domanda sia accolta, con conseguente delibera scritta entro i trenta giorni previsti, al nuovo associato sarà consegnata la tessera associativa ed il suo nominativo annotato nel libro degli associati.
In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio direttivo, o di mancata risposta entro il termine di cui al primo comma, l’interessato potrà presentare ricorso al Presidente entro i trenta giorni successivi alla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere del termine di cui al primo comma.
Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea degli associati alla sua prima convocazione.

Articolo 7


L’ordinamento interno dell’Associazione si ispira a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
L’associato ha diritto a:
a) frequentare la sede dell’associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall’associazione secondo le modalità stabilite dal consiglio direttivo;
b) riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’associazione e concorrere alla determinazione del programma associativo;
c) discutere e approvare i rendiconti;
d) se ha già compiuto i diciotto anni, eleggere ed essere eletto, componente degli organismi dirigenti e, qualora sussistano, degli organismi di garanzia e di controllo;
e) esaminare i libri sociali previa richiesta al consiglio direttivo che, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, dovrà consentirne la suddetta visione;
f) approvare le modifiche allo Statuto e ad eventuali regolamenti interni.
Hanno diritto di voto in assemblea gli associati che abbiano provveduto al versamento della quota sociale e, conseguentemente, l’iscrizione o il rinnovo sia stato riportato nel libro degli associati almeno 15 giorni prima della data di svolgimento della stessa.

Articolo 8


L’associato è tenuto a:
a) rispettare lo Statuto, le delibere degli organi associativi ed eventuali regolamenti interni;
b) versare, alle scadenze stabilite, le quote associative oltre a eventuali contributi integrativi per specifiche iniziative decise dagli organismi dirigenti;
c) mantenere un’irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività associative e nella frequentazione della sede sociale;
d) mantenere una condotta di rispetto verso gli altri associati, gli organismi associativi nonché verso il buon nome dell’associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
e) rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell’associazione o dell’assemblea;
f) osservare le regole dettate da: Associazioni Nazionali, Federazioni, Enti ed organismi ai quali la associazione aderisce o è affiliata.
La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.

Articolo 9


La qualifica di associato si perde per:
a) decesso;
b) scioglimento dell’associazione;
c) mancato pagamento della quota sociale;
d) dimissioni, che vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
e) rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte del Consiglio Direttivo;
f) espulsione o radiazione.
Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, ed a seguito di successivo sollecito di versamento entro i successivi 90 giorni, comporta la decadenza dell’associato senza necessità di alcuna formalità ulteriore salvo specifica annotazione sul libro degli associate.

Articolo 10


Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti dell’associato, secondo la gravità dell’infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, il rifiuto del rinnovo della tessera sociale, l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:
a) inosservanza delle disposizioni dello Statuto, delle deliberazioni degli organi associativi o di eventuali regolamenti;
b) il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
c) l’appropriazione indebita dei fondi associativi, atti, documenti od altro di proprietà dell’associazione;
d) l'arrecare danni materiali all’associazione, ai locali o attrezzature di sua pertinenza, proprietà o utilizzo. In caso di dolo o colpa il danno dovrà essere risarcito;
e) l'arrecare danni materiali ad altro associato, ovvero a terzi, in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa o la tenuta di condotte che manifestino evidente incompatibilità con i valori sociali espressi all’art. 2 del presente Statuto.
f) la comprovata volontà di arrecare danni all’immagine dell’associazione, dei suoi organi associativi e degli associati, ostacolandone lo sviluppo o perseguendone lo scioglimento;

Articolo 11


Ciascun provvedimento disciplinare di cui all’art.10 dovrà essere reso noto all’associato con comunicazione scritta.
Contro ogni provvedimento disciplinare di cui all’art.10, è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Presidente che lo pone all’ordine del giorno della prima Assemblea degli associati utile, la quale deciderà in via definitiva.


PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

Articolo 12


Il patrimonio sociale dell’associazione è indivisibile e destinato unicamente, ed integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.
Esso è costituito da:
- beni mobili ed immobili di proprietà dell’associazione;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali, donazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.
Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ed ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 13


Le fonti di finanziamento dell’associazione sono:
- quote e contributi degli associati;
- proventi derivanti dalla gestione diretta di attività servizi, iniziative e progetti;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni liberali;
- raccolte fondi.
Ogni altra entrata diversa, ammissibile ai sensi del C.T.S. e delle leggi vigenti e non sopra specificata.

Articolo 14


L’esercizio sociale si intende dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
Di esso deve essere presentato all'assemblea generale ordinaria degli associati che dovrà tenersi entro il 30 Aprile dell'anno successivo, un bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa, ai sensi dell’art. 13 del C.T.S.
Una proroga può essere prevista in casi di comprovata necessità o impedimento.

Articolo 15


Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. Il suo utilizzo è vincolato alla decisione dell'Assemblea degli associati.
Il residuo attivo di ogni esercizio potrà essere devoluto, in parte, al fondo di riserva, su proposta del Consiglio Direttivo e successiva ratifica dell’Assemblea, mentre la parte restante sarà a disposizione per le attività di cui all’art. 2, o per nuovi impianti o attrezzature e comunque secondo fini e modalità previsti dalla normativa vigente.


ORGANISMI DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 16


Sono organismi di direzione dell’associazione:
- l’Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
Tutte le cariche elettive sono gratuite.
E’ organismo di garanzia e controllo il Collegio dei Sindaci Revisori e viene eletto soltanto qualora vengano superati i limiti di cui all’art 30 comma 2 CTS .
Gli organismi durano in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.



L’ASSEMBLEA

Articolo 17


Partecipano all'Assemblea generale degli associati tutti coloro che abbiano osservato le prescrizioni di cui all’art. 7 ultimo comma del presente Statuto.
Le riunioni dell’assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data, l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno quindici giorni prima.
L’avviso della convocazione può essere altresì comunicato ai singoli associati mediante modalità quali: la pubblicazione su eventuali “social netowrk” relativi al sodalizio, la consegna a mani, l’invio di lettera semplice o tramite posta elettronica, in ogni caso almeno otto giorni prima dell’adunanza.

Articolo 18


L'Assemblea generale degli associati può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente, nei casi previsti dagli artt. 20 e 31, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci revisori ove nominato, o almeno un quinto degli associati aventi diritto al voto, per deliberare anche in ordine ad argomenti che esulano dall’ordinaria amministrazione.

Articolo 19


In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno degli associati con diritto di voto; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.
L’assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, a maggioranza dei voti dei presenti, salvo le eccezioni di cui all'art. 20 del presente Statuto.
Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.

Articolo 20


Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o ad eventuali regolamenti proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto degli associati, è indispensabile la presenza di almeno un terzo degli associati con diritto di voto ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti.
Ai sensi dell’art.101 comma 2 C.T.S., le modifiche statutarie necessarie al recepimento di intervenute novità normative vincolanti, entro i termini previsti, potranno essere approvate anche, in seconda convocazione, dalla maggioranza degli intervenuti.
Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell’associazione, valgono le norme di cui all'art. 31 del presente Statuto.

Articolo 21


L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o da un associato eletto dall’assemblea stessa.
Il Presidente dell’Assemblea propone un segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa.
Le votazioni, comprese quelle per l'elezione degli organi associativi, possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo degli associati presenti con diritto di voto; le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al presidente.
Nelle deliberazioni che riguardano le loro eventuali responsabilità, i componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto.
I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all’interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione degli associati per la consultazione, secondo i dettami di cui all’art. 7 lett. e) del presente Statuto.

Articolo 22


L’Assemblea generale degli associati:
a) elegge e revoca i componenti degli organi associativi;
b) al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l’indirizzo programmatico del nuovo mandato;
c) nomina e revoca , nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti (art. 31 C.T.S);
d) approva il bilancio d’esercizio o, ai sensi dell’art. 13 comma 2 C.T.S., il rendiconto finanziario per cassa (rendiconto consuntivo);
e) approva le linee generali del programma di attività per l’anno in corso e l’eventuale documento economico-programmatico (rendiconto preventivo);
f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
g) delibera sull’esclusione definitiva degli associati (art. 6 del presente Statuto);
h) delibera sulle modificazioni dello statuto;
i) delibera sull’assunzione di eventuali regolamenti interni;
l) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
m) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
n) delibera su tutti gli argomenti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.
o) ratifica la decisione del numero di membri del consiglio direttivo e dallo stesso proposta ai sensi dell’art. 26 lett. r) per l’anno sociale successivo
p) elegge una commissione elettorale composta da almeno tre associati che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini.



IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 23


Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea fra i propri associati ed è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del C.T.S, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili .
E’ composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri eletti fra gli associate
I componenti del consiglio direttivo non devono trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità di cui all’art. 2382 del C.C.(Cause di ineleggibilità o decadenza) .

Articolo 24


Il Consiglio Direttivo, nell'ambito delle proprie funzioni, può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non associati, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, se ritenuto necessario, specifici rapporti professionali, come previsto dalll’art. 4 del presente Statuto, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall’Assemblea.

Articolo 25


Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario.
Il Presidente ha la rappresentanza legale pro-tempore dell’associazione e la firma sociale e la rappresenta anche verso terzi.
Convoca e presiede il Consiglio.
Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica dello stesso Consiglio entro la prima seduta utile.
Il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni.
Il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo e contabile dell’associazione (salva la nomina di un tesoriere per la parte contabile) che valuta di concerto con il consiglio direttivo e ne conserva tutta la documentazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente; aggiorna e tiene in ordine i libri sociali obbligatori di cui all’art. 15 C.T.S.; affigge, presso i locali sociali, le comunicazioni per gli associati.
In caso di dimissioni, decesso o decadenza del Presidente, Vicepresidente o Segretario, è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un nuovo membro all’interno del proprio organismo e, se necessario, provvedere alla reintegrazione di un componente del Consiglio secondo quanto disposto dall’art 28 del presente Statuto.

Articolo 26


Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a) convocare l’Assemblea degli associati;
b) eseguire le delibere dell'Assemblea;
c) formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall' Assemblea;
d) redigere ai sensi dell’art.13 comma 1 CTS, il bilancio di esercizio, o,ai sensi dell’art 13 c. 2 CTS, il rendiconto per cassa, con l’indicazione dei proventi e degli oneri associativi, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. A tal fine predisporre tutti gli elementi e documenti utili all’assemblea per l’approvazione e programmazione economica dell’anno sociale precedente e la previsione di quello in corso;
e) osservare i contenuti della norma di cui all’art 14 CTS, in caso di superamento dei limiti in esso indicati;
f) deliberare sulle modalità di gestione e sul costo del tesseramento associativo nell’osservanza di eventuali dettami definiti dall’assemblea degli associati;
g) quantificare l’ammontare del fondo di riserva da sottoporre all’Assemblea;
h) deliberare circa l'ammissione degli associati potendo delegare allo scopo e con apposito verbale (art. 6) uno o più Consiglieri;
i) deliberare in merito ad azioni disciplinari nei confronti degli associati;
l) sovrintendere all’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’associazione e, all’interno delle linee guida espresse dall’Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell’associazione;
m) stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
n) curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
o) decidere le modalità di partecipazione dell’associazione alle attività organizzate da altre associazioni e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
p) individuare, se compiute, le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS, documentandone il carattere secondario e strumentale, in osservanza ai dettami dell'art. 13 comma 6 CTS;
q) presentare all’Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull’attività svolta.
r) decidere l’eventuale modifica del numero di componenti del consiglio per l’anno successivo e nell’ambito dei limiti di cui all’art. 23, da sottoporre a ratifica dell’Assemblea degli associati;

Articolo 27

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno sei volte l’anno, secondo le disponibilità dei suoi membri che potranno concordare anche verbalmente le proprie sedute e, straordinariamente, quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri o su convocazione del Presidente.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza dei presenti; le votazioni di norma sono palesi; possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.
Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo secondo i limiti di cui all’art. 7.

Articolo 28


I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie.
Il consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade.
Decade comunque il consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio; nella prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.
È facoltà del consigliere rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all’interno della riunione del consiglio e annotazione nel verbale della seduta.
Il consigliere decaduto o dimissionario può essere sostituito, ove esista, dall’associato risultato primo escluso all’elezione del Direttivo, diversamente, la prima Assemblea utile provvederà a nominare il nuovo componente; nel frattempo il Consiglio direttivo in carica potrà ugualmente deliberare ed agire in attesa della nuova nomina.
Il nuovo eletto rimarrà in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio di cui entra a far parte.
Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decada dall’incarico la maggioranza dei suoi componenti, l’intero Consiglio decade.
Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei consiglieri.
Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicendo nuove elezioni entro trenta giorni.


ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 29


Qualora si rendesse opportune, ai sensi dell’art. 30 comma 2 del C.T.S. l’Assemblea degli associati potrà nominare un organismo di controllo denominato Collegio dei Sindaci revisori formato da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche fra persone non aderenti all’associazione.
In tal caso il presente Statuto fa riferimento all’art. 30 del C.T.S. del quale dovranno essere osservate tutte le disposizioni.

Articolo 30


Salvo quanto previsto dall'articolo 29 del presente Statuto, nei casi di cui all'art. 31 del C.T.S., l’associazione nominerà un Revisore Legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
Potrà altresì incaricare alla revisione legale dei conti il proprio Collegio dei Sindaci revisori qualora esso sia costituito da Revisori legali iscritti nell’apposito registro.


SCIOGLIMENTO

Articolo 31


Fatto salvo quanto previsto dall’art. 49 del C.T.S. la decisione motivata di scioglimento dell’associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei presenti, in un'assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto.
Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni complessivi, e con ogni possibile forma di avviso agli associati atta a dimostrare l’avvenuta comunicazione delle stesse, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato a maggioranza dei presenti da un'Assemblea appositamente convocata.
In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aderenti ad ARCI/APS, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal C.T.S.
La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.
È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra gli associati del patrimonio residuo.


DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32


Per gli effetti dell’art. 2 del presente Statuto, l’eventuale adesione ad altra rete associativa dovrà essere deliberata dall’assemblea degli associati con conseguenti modifiche statutarie e successivamente comunicata al Comitato Provinciale ARCI di Savona.
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto o dall’eventuale regolamento interno, decide l’Assemblea, a maggioranza degli associati aventi diritto di voto, a norma del CTS, del Codice Civile e delle leggi vigenti.


L.C.S.


Il consiglio direttivo in carica:

Presidente TRENTONZI GIANLUIGI
Vice Presidente LAMI FRANCO
Consigliere BERARDINELLI PIERPAOLO
Consigliere GIRARDI LUCIANO
Consigliere POLITO ANGELO
Consigliere VORNICU LENUTA
Consigliere REVELLO VALENTINO
Consigliere MIANO MARIO
Consigliere REVERDITO FRANCESCO


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